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NASpI e DIS-COLL

Pubblicazione: 18 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2020

NASpI e DIS-COLL

Il decreto Cura Italia, integrato dal decreto Rilancio, prevede che dal 17 marzo 2020 fino alla scadenza del termine di cinque mesi il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e non può, quindi, avviare le relative procedure di licenziamento.

L’INPS, con il messaggio 1° giugno 2020, n. 2261, informa che è possibile accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI da parte dei lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto posto dal legislatore.

Le disposizioni normative richiamate non si applicano nei casi di rapporti di lavoro domestico e di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, per la cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di 60 giorni, estendendo così il termine ordinario da 68 a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Le domande respinte perché presentate fuori termine saranno riesaminate d'ufficio.

Tutte le indicazioni sono riportate nella scheda informativa (pdf 97,3KB).

Proroga NASpI, DIS-COLL e promozione lavoro agricolo

Il decreto Rilancio ha previsto la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, la cui fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020.
Alla luce dell’emergenza epidemiologica, inoltre, i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, e i percettori di indennità NASpI, DIS-COLL e Reddito di Cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2mila euro per l’anno 2020.
La circolare INPS 23 giugno 2020, n. 76 fornisce informazioni dettagliate sui provvedimenti, sul regime fiscale e sulle relative istruzioni contabili.

L’articolo 5, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto una ulteriore proroga di due mesi di NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020.

Per la proroga, subordinata alla presenza delle condizioni indicate nella circolare INPS 29 settembre 2020, n. 111, non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.