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Congedi parentali e permessi legge 104/92

Pubblicazione: 15 luglio 2020 Ultimo aggiornamento: 05 marzo 2021

Congedo Covid-19 e Legge 104

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia, per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19, ha introdotto un congedo per la cura dei minori durante il periodo di sospensione di scuola e servizi educativi per l’infanzia. Lo stesso decreto ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso legge 104.

La legge 17 luglio 2020, n. 77, che converte, con modificazioni, il decreto Rilancio, ha esteso il periodo di fruizione del congedo parentale Covid-19 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni.

A partire dal 19 luglio, data di entrata in vigore della legge, il congedo parentale può essere utilizzato anche in modalità oraria. L’applicazione per presentare la domanda di congedo Covid-19 è stata aggiornata per dar seguito alle nuove disposizioni.
Nel messaggio 11 agosto 2020, n. 3105 sono presenti le indicazioni per presentare la domanda di fruizione oraria del congedo Covid-19.

Con la circolare INPS 8 luglio 2020, n. 81 l’Istituto illustra le novità introdotte dal decreto Rilancio riguardo alla durata del congedo Covid-19 e all’ampliamento del periodo di fruizione dello stesso, nonché all’estensione dei permessi legge 104.

Nella circolare sono forniti tutti i dettagli, le informazioni sulla compatibilità del congedo Covid-19 con il bonus baby-sitting e il bonus centri estivi e le istruzioni per i datori di lavoro per la compilazione delle denunce contributive.

Congedo Covid-19 per quarantena scolastica figli

Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. Si tratta di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL competente al verificarsi di casi all’interno del plesso scolastico.

Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. A usufruirne, inoltre, può essere uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente, per periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

Con la circolare INPS 20 novembre 2020, n. 132, l'Istituto fornisce le nuove disposizioni in merito all'ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo.

In particolare, è possibile avvalersi del congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno della scuola, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Con il messaggio 15 dicembre 2020, n. 4718 l’Istituto comunica che è disponibile il servizio online per la compilazione e l’invio delle domande.

Congedo Covid-19 per sospensione didattica in presenza o centri assistenza

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto un congedo straordinario  per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle cosiddette zone rosse del territorio nazionale, e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

La circolare INPS 12 gennaio 2021, n. 2 fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per le due categorie di destinatari tutelate, specificando i requisiti previsti per la fruizione, la durata del congedo, l’indennizzo delle giornate lavorative e le situazioni di incompatibilità.

Per i datori di lavoro privati sono, inoltre, illustrate le istruzioni contabili per la compilazione delle denunce contributive e per il relativo conguaglio.

La procedura per l’invio online delle domande di Congedo straordinario per sospensione dell’attività didattica in presenza è illustrata nel messaggio 5 febbraio 2021, n. 515.